Il versamento delle imposte è un appuntamento che nessun imprenditore può evitare. Fra questi versamenti, l’acconto di imposta spesso solleva dubbi e domande.
Si tratta di un pagamento anticipato dell’imposta dovuta per l’anno in corso, versato insieme al saldo dell’anno precedente. Per capire meglio come funziona l’acconto d’imposta, il suo calcolo e le scadenze di versamento, è necessario immergersi nel vasto mondo della normativa tributaria italiana.
Questo tipo di versamento riguarda le imposte dirette:
- IRPEF
- IRAP
- IRES
- Imposta sostitutiva per Regime Forfettario
Inoltre, riguarda anche i contributi INPS, riservati sia agli iscritti alla gestione separata, sia ai facenti parte delle casse artigianato e commercianti. Vediamo nel dettaglio come funzionano gli acconti d’imposta.
La misura degli acconti ed i metodi di calcolo
L’acconto d’imposta è determinato tramite due metodi principali:
- il metodo storico
- il metodo previsionale
Il primo prevede un acconto pari al 100% dell’imposta a debito calcolata sul reddito dell’anno precedente. Il metodo previsionale, invece, entra in gioco quando si prevede che il reddito per l’anno in corso sarà inferiore rispetto all’anno precedente, consentendo così di versare un acconto basato su un’imposta presumibilmente più bassa.
Ad ogni modo, la scelta del metodo di calcolo deve essere ponderata con attenzione. Infatti, se l’importo versato come acconto si rivelasse inferiore al debito effettivo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione per insufficiente versamento.
Acconti d’imposta: come calcolarli
Il metodo più immediato ed usato è, senza dubbio, il “metodo storico.
Secondo tale metodo, il contribuente la cui dichiarazione per l’anno X-1 evidenzia ad esempio un IRPEF a debito di €1.300, dovrà versare €1.300 (meno eventuali acconti già versati per l’anno X-1) quale saldo dell’anno X-1 più €1.300 quale acconto per l’anno X.
Sempre continuando l’esempio, nell’anno X+1, in sede di dichiarazione relativa all’anno X, il contribuente risulta a debito IRPEF per €1.500: verserà pertanto 200€ (debito anno X meno l’acconto di €1.300 versato) a titolo di saldo per l’anno X, più €1.500 a titolo di acconto per l’anno X+1.
Qualora il debito dell’anno X+1 dovesse risultare invece inferiore all’acconto versato, l’eccesso di versamento rappresenterà un credito fruibile in compensazione o che potrà essere richiesto a rimborso.
In base alla tipologia di imposta/contributo ci sono però delle particolarità nel calcolo.
Nella tabella, un riepilogo dei contributi calcolati con il metodo storico.
Capita a volte che il contribuente, in presenza del verificarsi di particolari condizioni, ritenga che l’acconto determinato con metodo storico sia eccessivo rispetto a quanto dovrà poi versare a saldo.
Viene quindi in suo soccorso la seconda tipologia di calcolo degli acconti, ossia il cosiddetto “metodo previsionale”.
Nell’ipotesi in cui si ritiene di conseguire un reddito nell’anno X inferiore a quello dell’anno X-1, ad esempio in caso di:
• costi di rilevante importo;
• maggiori oneri deducibili o detraibili;
• cessazione o contrazione dell’attività;
• variazione del regime di tassazione;
è possibile calcolare l’imposta presunta sulla base delle disposizioni fiscali per l’anno X e versare l’acconto con la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).
Per fare ciò, è necessario effettuare una simulazione sulla situazione reddituale completa del contribuente nell’anno X (che si ricorda essere ancora in corso al momento di calcolo degli acconti, e quindi non ancora definitivo).
Proseguendo nell’esempio precedente: il contribuente, la cui dichiarazione per l’anno X-1 presenta un debito IRPEF di €1.300, ritiene che nell’anno X il suo reddito sarà di molto inferiore a causa di elevati oneri deducibili.
Si procede pertanto ad una simulazione reddituale completa e si prevede che
l’imposta a debito per l’anno X sarà di €600. Il contribuente provvede quindi a versare il 100% dell’imposta a debito come da simulazione (€600) a titolo di acconto per l’anno X.
Come scegliere il metodo previsionale dell’acconto d’imposta
La scelta del metodo previsionale deve essere effettuata con particolare prudenza poiché le variabili da considerare sono molte e di non sicura definizione. Qualora nell’anno X+1 (in sede di calcolo imposte definitive per l’anno X) l’importo versato con metodo previsionale per l’anno X risulti inferiore al debito effettivo per l’anno X, l’Agenzia delle Entrate applicherà la sanzione per insufficiente versamento, pari al 30% dell’importo omesso, calcolato come differenza tra quanto
versato a titolo di acconto ed il minore fra debito effettivo per l’anno X ed acconto dovuto sulla base del metodo storico.
E’ possibile, per il contribuente, applicare diversi metodi di calcolo per le diverse imposte dovute (es.IRPEF su base storica e cedolare secca su base previsionale).
Le scadenze di versamento
Il versamento degli acconti di imposta deve rispettare delle scadenze precise, variabili a seconda della tipologia del soggetto. Per le attività economiche, la prima metà dell’acconto è dovuta al momento del saldo dell’anno precedente, tipicamente a giugno, mentre la seconda metà va versata entro la fine di novembre dello stesso anno.
Ecco in che modo:
– Soggetti che esercitano attività economiche per le quali siano stati approvati gli ISA e che abbiano ricavi non superiori a 5.164.569€ e soggetti che partecipano in imprese/enti con tali caratteristiche:
- 50% a titolo di primo acconto anno X unitamente al versamento del saldo dell’anno X-1 (scadenza ordinaria al 30/06/X o con maggiorazione 0,40% entro i successivi 30 giorni, con possibilità di rateizzazione)
- 50% a titolo di secondo acconto anno X entro il 30/11/X
– Tutti gli altri soggetti:
- 40% a titolo di primo acconto anno X unitamente al versamento del saldo dell’anno X-1 (scadenza ordinaria al 30/06/X o con maggiorazione 0,40% entro i successivi 30 giorni, con possibilità di rateizzazione)
- 60% a titolo di secondo acconto anno X entro il 30/11/X
Fa eccezione l’acconto per l’addizionale comunale che va versato interamente alla prima scadenza.
Il versamento dell’acconto non è dovuto nel caso in cui l’imposta del periodo precedente risulti non superiore a:
- €51,65 per l’IRPEF, l’imposta sostitutiva, l’IRAP delle persone fisiche e la cedolare secca;
- €20,66 per l’IRES e l’IRAP degli altri soggetti.
L’acconto può essere versato in un’unica soluzione, entro il 30/11/X qualora fosse di importo inferiore a €257,52.
È importante notare che esistono delle eccezioni e delle soglie minime sotto le quali l’acconto non è dovuto. Ad esempio, non è richiesto l’acconto per l’addizionale comunale, che va versata interamente alla prima scadenza, o se l’importo dell’imposta del periodo precedente non supera certi limiti.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Il ritardo, l’insufficienza o l’omissione del versamento dell’acconto può portare a sanzioni che ammontano al 30% dell’importo omesso o versato in ritardo, oltre agli interessi di legge. Tuttavia, il contribuente ha la possibilità di sanare la sua posizione grazie all’istituto del ravvedimento operoso, che consente di versare una sanzione ridotta prima dell’accertamento della violazione.
Conclusioni
Versare correttamente gli acconti di imposta è fondamentale per mantenere la propria attività in regola con il fisco e per evitare sanzioni. Per farlo, è indispensabile comprendere le modalità di calcolo e le scadenze di versamento, sempre tenendo presente le possibili variazioni in base alle specifiche circostanze del contribuente.
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